Art. 23.
(Riconoscimento degli istituti analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato).

      1. La Repubblica riconosce le unioni civili o gli istituti equivalenti contratti all'estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.
      2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di diritto internazionale privato stabilite dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni.
      4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente, in relazione all'unione civile.